Il diritto di Text and Data Mining (TDM) non esiste
DOI:
https://doi.org/10.32091/RIID0096Parole chiave:
Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (CDSMD), Estrazione di testo e dati (TDM), Intelligenza artificiale, Diritto di riproduzione, Diritto sui generis, Diritto di estrazioneAbstract
L’a. analizza le disposizioni della direttiva copyright nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790: CDSMD) relative alla c.d. eccezione di Text and Data Mining al fine di stabilire se per consentire le attività tecniche implicate dalle operazioni di “estrazione di testi e di dati” (TDM) ci sia sempre e necessariamente bisogno o di una eccezione o di una licenza come contemplato dagli artt. 3 e 4 CDSMD. Sulla base di una interpretazione in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla nozione di riproduzione (in particolare il caso Pelham), l’a. argomenta per la conclusione negativa, affermando che la riproduzione di dati leggibili solo dagli elaboratori (machine readable data) non comporta un’attività di riproduzione o di estrazione riservata dai diritti menzionati negli artt. 3 e 4 CDSMD. L’a. osserva dunque che le attività di analisi automatizzata di testi e di dati in formato digitale (ossia le attività di TDM, secondo la relativa definizione), avendo ad oggetto normalmente dati leggibili solo dagli elaboratori non comportano nemmeno ordinariamente un problema di interferenza con i diritti considerati dagli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/790. L’a. ulteriormente argomenta che nel diritto della UE i “dati” non formano oggetto dei diritti di riproduzione ed estrazione menzionati nella direttiva in commento né di altri diritti di proprietà intellettuale. Su queste basi, l’a. conclude affermando l’inesistenza di un diritto esclusivo di TDM.